Assicurazione obbligatoria sci
Art.30 – Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria Responsabilità Civile per danni o infortuni causati a terzi.
Maggiori informazioniArt.30 – Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria Responsabilità Civile per danni o infortuni causati a terzi.
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