Assicurazione obbligatoria sci

Art.30 – Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria Responsabilità Civile per danni o infortuni causati a terzi.

Con il Decreto Legislativo n°40/2001, in attuazione della Legge n°86/2019 (misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), diventa obbligatoria l’assicurazione per gli sciatori.

Ogni anno si contano sulle piste oltre 10 mila incidenti a stagione, per questo, il legislatore ha ritenuto opportuno rivedere le ormai vecchie norme della legge 363/2003, inserendo nuovi articoli ed ampliando quelli già esistenti.

Vediamo di seguito altre importanti norme per lo sciatore:

1– obbligo del casco , per i soggetti con età inferiore ai 18 anni (la precedente norma si limitava a 14);

2– percorribilità delle piste in base alle effettive capacità fisiche/tecniche dello sciatore;

3– divieto di sciare in stato di ebrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche;

4– omissione di soccorso , è prevista sanzione amministrativa per quanti non prestino assistenza ad una persona che si trovi in difficoltà.


Per maggiori approfondimenti puoi leggere qui estratto della Gazzetta Ufficiale, entrate in vigore salvo ulteriori rinvii e fissata per il 01 gennaio 2022

Se vuoi puoi   scaricare la Gazzetta Ufficiale del 19.03.2021.